Eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 13 e 14 settembre 2015 nel territorio della provincia di Genova

Sospensione del pagamento rate dei mutui

Con l'ordinanza n. 299 del 17 novembre 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 277 del 27-11-2015) - recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova" - all'art. 10 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i residenti nei comuni individuati dal Commissario delegato con apposito provvedimento.
Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento.

La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2010, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 16-01-2016, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 9 dicembre 2015