Eccezionali eventi meteorologici verificatesi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno: estensione dello stato di emergenza ai comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo
Sospensione del pagamento rate dei mutui
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 (G.U. n. 206 del05-09-2015) all'art.1 è stato disposto l'estensione dello stato di emergenza ai territori dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 4 agosto 2015.
Si riporta di seguito il testo del precedente avviso pubblicato in data 1 settembre 2015.
Con l'ordinanza n. 274 del 30 luglio 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 127 del 04-06-2015) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno" - all'art. 11 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i residenti nei comuni individuati dal Commissario delegato con apposito provvedimento.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015 fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n.445 del 28 dicembre 2010, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 02-10-2015, delle rate dei mutui optando tra:
1) sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
2) sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Il termine entro il quale i mutuatari hanno diritto a richiedere alle banche la sospensione viene prorogato al 06-11-2015.
Sondrio, 5 ottobre 2015