SEPA Single Euro Payments Area

La normativa di riferimento

 
 
 
 

Il Regolamento UE n. 260/2012

Si applica per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell'ambito della UE, con esclusione di quelle di importo rilevante o tramite carta di pagamento.

Le principali disposizioni riguardano:

  1. la fissazione al 1° febbraio 2014 (SEPA End-Date) del termine ultimo per la migrazione degli attuali strumenti domestici RID e Bonifici agli schemi SEPA (SCT e SDD).
  2. La validitą dei mandati RID per gli addebiti diretti emessi prima del 1° febbraio 2014
  3. Le commissioni applicabili per i pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle per i pagamenti nazionali
  4. Agli addebiti diretti non possono essere applicate commissioni interbancarie, salvo quelle per i cosiddetti "R messages" (rifiuti, richiami, ritorni, ecc.)
  5. Dal 1° febbraio 2016 vengono aboliti gli obblighi nazionali di segnalazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti.
 

Il regolamento consente alcune deroghe a livello nazionale, che nel nostro Paese sono state oggetto del provvedimento della Banca d'Italia (ottobre 2012) che prevede di derogare sino al 1° febbraio 2016:

  • l'adozione dei nuovi standard di colloquio ISO-20022 XML per le imprese che dispone o riceve singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi in forma aggregata
  • la migrazione dei cosiddetti prodotti di "nicchia",  identificati da Banca D'Italia nel RID Finanziario (operazione di addebito diretto collegata alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalitą di investimento).
 

Lo stesso provvedimento di Banca d'Italia stabilisce che non sono oggetto di migrazione a SEPA le ricevute bancarie Ri-Ba, i bollettini M.av. e R.av. ed i bollettini bancari e postali.