Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa
Il Fondo consente ai mutuatari con:
- un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro
- un mutuo di importo originario non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno e destinato all'acquisto dell'abitazione principale del mutuatario non appartenente alle categorie di lusso;
di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento dell'intera rata fino ad un massimo di due volte per complessivi 18 mesi all'accadimento dei seguenti eventi riferiti al mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatesi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo, che comporta la proroga della durata del contratto e delle garanzie per esso prestate per il periodo pari alla durata della sospensione, si applica anche ai mutui:
- oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
- che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate (sia disposte dalla legge ovvero per iniziative autonome o in base ad accordi con altre associazioni di categoria) purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
La sospensione non si applica ai mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che consentano la sospensione in esame, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate sospese e sia efficace nel periodo di sospensione stessa.
Il Fondo provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.
In particolare:
- per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;
- per i mutui a tasso fisso, l'IRS in euro riportato sulla pagine ISDFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento, ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore;
- per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
- per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili si applica per la quota variabile quanto previsto per i mutui a tasso variabile e per la quota fissa quanto previsto per i mutui a tasso fisso.
Ferma restando, dunque, la misura rimborsata dal Fondo, la banca mutuante potrà addebitare al mutuatario la quota interessi maturata nel periodo di sospensione corrispondente alla differenza tra quanto di competenza della banca, stabilito contrattualmente, e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo.
Le modalità di rimborso di tale quota interessi dovranno essere concordate tra le parti e preventivamente comunicate dalla banca al mutuatario.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
La richiesta di sospensione deve essere presentata dal mutuatario alla banca utilizzando il modulo di domanda predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) e pubblicato sulla pagina web dell'iniziativa (www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa). Tale modulo di domanda, predisposto in forma di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), riporta, per gli eventi che conferiscono in capo al mutuatario il diritto all'agevolazione, la documentazione in copia semplice che il mutuatario stesso è tenuto ad allegare all'istanza, per attestare di trovarsi in una delle condizioni per le quali è prevista la sospensione del pagamento delle rate.