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Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

Il Fondo consente ai mutuatari con:

di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento dell'intera rata fino ad un massimo di due volte per complessivi 18 mesi all'accadimento dei seguenti eventi riferiti al mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatesi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

 

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo, che comporta la proroga della durata del contratto e delle garanzie per esso prestate per il periodo pari alla durata della sospensione, si applica anche ai mutui:

 

La sospensione non si applica ai mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

 

Il Fondo provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.

In particolare:

 

Ferma restando, dunque, la misura rimborsata dal Fondo, la banca mutuante potrà addebitare al mutuatario la quota interessi maturata nel periodo di sospensione corrispondente alla differenza tra quanto di competenza della banca, stabilito contrattualmente, e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo.
Le modalità di rimborso di tale quota interessi dovranno essere concordate tra le parti e preventivamente comunicate dalla banca al mutuatario.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
La richiesta di sospensione deve essere presentata dal mutuatario alla banca utilizzando il modulo di domanda predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) e pubblicato sulla pagina web dell'iniziativa (www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa). Tale modulo di domanda, predisposto in forma di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), riporta, per gli eventi che conferiscono in capo al mutuatario il diritto all'agevolazione, la documentazione in copia semplice che il mutuatario stesso è tenuto ad allegare all'istanza, per attestare di trovarsi in una delle condizioni per le quali è prevista la sospensione del pagamento delle rate.

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