Cos'è il "bail-in" e come funziona

 

Il "bail-in", termine inglese che significa "salvataggio interno", è un istituto giuridico introdotto nell'ordinamento italiano nell'ambito del recepimento della direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che disciplina il risanamento e la risoluzione in ambito bancario, volti rispettivamente a prevenire e a contenere le crisi di banche e imprese di investimento comunitarie.

La normativa di risoluzione è in vigore dal 1° gennaio 2016 e prevede che, in caso di crisi bancaria imminente e in assenza di soluzioni alternative di natura privata, le competenti Autorità possano attivare misure volte a sostenere la continuità nella prestazione di servizi economici essenziali forniti dalla banca all'economia, minimizzando l'intervento finanziario pubblico di ultima istanza. Per conseguire questi obiettivi, azionisti e obbligazionisti della banca in stato di crisi imminente potranno venir chiamati a contribuire per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura adeguata, ma mai in misura superiore alle perdite che sopporterebbero in caso di liquidazione della stessa secondo le procedure ordinarie.

Soggetti interessati

In caso di bail-in, i primi a sostenere i costi delle misure di salvataggio saranno gli azionisti e i possessori di titoli similari (es. azioni di risparmio, obbligazioni convertibili), che potranno vedere ridotto o azzerato il valore dei loro titoli. Se ancora ciò non fosse sufficiente ad assicurare il necessario assorbimento delle perdite, saranno chiamati a contribuire i possessori di obbligazioni subordinate. Poi, se ancora non bastasse, i possessori delle obbligazioni ordinarie (cosiddette "senior"), sempre emesse dalla banca stessa, che anche in questo caso potranno essere parzialmente o interamente svalutate e convertite in azioni.

L'Autorità avrà inoltre facoltà di modificare la scadenza di tali obbligazioni, l'ammontare degli interessi maturati o la data a partire dalla quale gli interessi diverranno esigibili, o anche sospendere i relativi pagamenti per un periodo transitorio. La normativa si applica a tutti gli strumenti finanziari descritti, inclusi quelli emessi o acquistati prima della sua entrata in vigore. Infine, qualora il coinvolgimento di azionisti e obbligazionisti, nonché l'intervento del Fondo di Risoluzione Unico europeo, non fossero stati sufficienti per l'assorbimento delle perdite necessarie alla continuità delle funzioni essenziali, potrebbero essere chiamati a contribuire, da ultimo, alle perdite anche i clienti che detengono depositi per la parte eccedente i 100.000 euro.

Esclusioni

In nessun caso potranno invece essere chiamate a contribuire alle perdite, e non possono quindi essere né svalutate né convertite in capitale, alcune categorie di depositi e di investimenti, fra cui: i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro*, le passività garantite (per esempio i covered bond), i beni dei clienti custoditi presso la banca in crisi in virtù di una relazione fiduciaria (per es. il contenuto delle cassette di sicurezza, gli strumenti finanziari di altri emittenti), i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Approfondimenti

Per approfondimenti inerenti al bail-in: www.bancaditalia.it (cercare "crisi bancarie" con il motore di ricerca) e la guida ABI-Consumatori: "In altre parole... tu e il bail-in". Per maggiori informazioni sul Fondo interbancario di Tutela dei Depositi: www.fitd.it.

 

* Il livello garantito è riferito ai singoli depositanti a prescindere dal numero di rapporti intestati o cointestati. Ad esempio, se due persone fisiche detengono presso la banca in crisi solamente un conto cointestato con un saldo di 200.000 euro, l'importo è garantito per intero (100.000 € a testa). Invece, se un cliente ha due conti aventi ciascuno un saldo di 100.000 euro, sono garantiti in totale, per quel cliente, solo 100.000 euro. Si precisa che i depositi al portatore non sono tutelati.