Con l'ordinanza n. 1079 del 13 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - all'art. 9 č disposta la possibilitā di richiedere la sospensione, fino all'agibilitā o all'abitabilitā dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attivitā di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2024 (G.U. n. 50 del 29-02-2024) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento. La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 27-04-2024, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 21 marzo 2024