La Banca Popolare di Sondrio partecipa alle iniziative promosse dal Governo, dall'ABI e dalle Associazioni rappresentanti le Imprese e i Consumatori per sostenere le PMI e le famiglie in difficoltà.
A) Nuovo "Accordo per il credito alle PMI". Proroga della moratoria prevista nell'Avviso Comune e nuove misure finalizzate al riequilibrio della struttura finanziaria e all'ampliamento dell'accesso al credito per le imprese sane.
La Banca Popolare di Sondrio ha aderito "all'Accordo per il credito alle PMI" sottoscritto lo scorso 16 febbraio tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese.
Il nuovo Accordo si fonda sui seguenti quattro pilastri:
- la proroga al 31 luglio 2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dall'Avviso Comune per le operazioni che non abbiano già usufruito di analoghi benefici ai sensi del menzionato Avviso; - TERMINATA -
- l'allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine(mutui) che hanno già beneficiato della sospensione;
- la messa a disposizione da parte delle banche alle imprese che ne facciano richiesta, di specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l'allungamento del piano di ammortamento;
- la previsione di appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.
1. Proroga dei termini dell'Avviso Comune - TERMINATA
I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti all'Avviso Comune (sia per l'allungamento delle scadenze del credito a breve termine sia per la sospensione - per 12 mesi - del pagamento delle quote capitale delle rate di mutuo) sono prorogati al 31 luglio 2011.
Restano invariati tutti gli altri dettami contenuti nell'Avviso (del 3 agosto 2009) edel successivo Addendum (sottoscritto il 29 dicembre 2009), ivi incluse le condizioni della presenza alla data del 30 settembre 2008 in capo all'impresa richiedente esclusivamente di posizioni classificate dalla banca "in bonis" e dell'esistenza dei mutui al 3 agosto 2009.
Riportiamo qui di seguito gli interventi previsti dall'Avviso comune del 9 agosto 2009 (tuttora rimasti in vigore):
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo (in taluni casi anche quelli agevolati);
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- operazioni di allungamento di 120 giorni delle scadenze dei prestiti agrari di conduzione.
L'Avviso prevede in particolare che:
- sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) in essere alla data della firma dell'Avviso. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" e che al momento della presentazione della domanda per l'attivazione della sospensione o dell'allungamento dell'anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ovvero procedure esecutive in corso;
- per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
- le domande potranno essere presentate fino al 31 luglio 2011. - TERMINATA -
L'accordo non comporta l'applicazione di ulteriori costi per le imprese, fatti salvi gli interessi calcolati sulla base del contratto originario, né la richiesta digaranzie aggiuntive.
2. Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine
La misura consente alle imprese che hanno beneficiato della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo di riprendere l'amortamento del proprio finanziamento con una rata più sostenibile.
- Soggetti richiedenti: possono essere ammesse alle predette facilitazioni le PMI di tutti i settori che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite "incagliate", esposizioni ristrutturate o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso alla data di presentazione della richiesta (imprese in bonis) e che hanno beneficiato della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo. Le imprese, nel periodo in cui hanno fruito dell'Avviso Comune, devono aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, al termine del periodo di sospensione aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento.
- Operazioni ammesse: la possibilità di ottenere l'allungamento della durata del piano di ammortamento è prevista solo per i mutui che hanno beneficiato della sospensione del pagamento della quota "capitale" delle rate ai sensi dell'Avviso.
- Durata allungamento: il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari e comunque non superiore alla vita residua del mutuo.
- Tasso dell'operazione: il tasso di interesse al quale verrà realizzata l'operazione è quello di mercato, liberamente contrattato tra le parti.
- Solo per le imprese che manifestano tensioni di liquidità, la banca - compatibilmente con le proprie condizioni di raccolta - si impegna a confermare il tasso contrattuale qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (prevista ex Legge 662/92, con garanzia fino all'80% del finanziamento concesso) o dell'ISMEA (per il solo settore agricolo) o della provvista eventualmente messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti (accordo tra ABI e CDP in fase di definizione).
- Garanzie: devono, per espressa previsione normativa, rimanere in essere durante l'intero periodo di "allungamento" tutte le garanzie precedentemente acquisite sul mutuo oggetto dell'allungamento stesso. Per le operazioni garantite da un Confidi, l'allungamento è pertanto da intendersi subordinato alla disponibilità della Cooperativa di garanzia a estendere la durata del proprio impegno fideiussorio.
- Costi: l'operazione sarà realizzata dalla banca senza spese e altri oneri perl'impresa mutuataria, oltre a quelli eventualmente sostenuti dalla stessa banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'allungamento, che possano essere adeguatamente documentati.
- Presentazione delle domande: le domande di allungamento, in forma scritta (eventualmente utilizzando il modello predisposto dalla banca e reperibile presso tutte le dipendenze), potranno essere presentate dalla clientela solo al termine del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'Avviso Comune, e non oltre sei mesi dallo stesso. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l'operazione di allungamento dovrà essere richiesta entro il 30 aprile 2011.
- Delibera: è sempre rimessa all'autonoma valutazione della banca.
3. Strumenti di gestione del rischio di tasso
Le banche possono mettere a disposizione delle imprese che beneficiano dell'allungamento delle scadenze dei finanziamenti a medio-lungo termine e che ne facciano esplicita richiesta, specifici strumenti di gestione del rischio di tasso finalizzati a convertire il tasso di interesse di tali finanziamenti da variabile a fisso (Interest Rate Swap) ovvero a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile (Capped rate - CAP).
4. Finanziamenti bancari connessi ad operazioni di aumento di capitale
L'Accordo ripropone infine la misura già contenuta nell'Avviso Comune, secondo cui le banche devono prevedere appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale; è, peraltro, previsto che l'importo del finanziamento sia "proporzionale" - anziché "un multiplo"come indicato nell'Avviso Comune - del capitale effettivamente versato dai soci.
Documentazione relativa all'Avviso comune per le PMI
B) Sospensione dei mutui alle famiglie - Accordo siglato tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori per le famiglie in difficoltà - Proroga della sospensione del pagamento rate fino al 31/1/2012
La BancaPopolare di Sondrio ha aderito all'Accordo siglato tra l'ABI e le Associazionidei consumatori per la sospensione del rimborso dei mutui nei confronti deinuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi e alle proroghe siglate il26/1/2011 e il 25/7/2011.
In sintesi l'Accordo sottoscritto dalla Banca Popolare di Sondrio prevede:
- la sospensione del rimborso dei mutui per almeno 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi;
- per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale;
- nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui;
- che hanno subito o subiscono nel periodo intercorrente tra l'1/1/2009 e il 31/12/2011 eventi particolarmente negativi (in caso di mutui cointestati vanno riferiti ad almeno uno dei cointestatari):
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia,di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).
I clienti che non hanno usufruito fino a oggi della sospensione potranno fare la richiesta per attivare la sospensione del rimborso fino al 31 gennaio 2012.
L'accordo non comporta l'applicazione di ulteriori costi per i mutuatari, fatti salvi gli interessi calcolati sulla base del contratto originario, né la richiesta di garanzie aggiuntive.
Documentazione relativa alla sospensione dei "mutui alle famiglie"
Ulteriori informazioni possono essere richieste al personale delle nostre dipendenze.