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Nuove regole per assegni, libretti al portatore e trasferimento di valori

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, modificato dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha introdotto importanti novità che riguardano gli assegni bancari e circolari, i libretti di deposito al portatore e il trasferimento di contanti, titoli al portatore e libretti al portatore.
In particolare:

ASSEGNI

Le banche consegneranno, di regola, alla clientela, carnet di assegni con apposta la clausola "non trasferibile". I moduli già a mani della clientela potranno essere utilizzati nel rispetto delle regole in appresso indicate:

 
  • l'apposizione della clausola "non trasferibile" è obbligatoria per gli assegni bancari e circolari emessi a partire dal 25 giugno 2008 per importi pari o superiori a 12.500 euro. Oltre la predetta clausola dovranno sempre essere indicati nome, cognome o ragione sociale del beneficiario;
  • il cliente potrà richiedere alla banca il rilascio di blocchetti di assegni bancari o di assegni circolari in forma libera; in tal caso dovrà corrispondere una imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun titolo. L'assegno circolare, così come quello bancario, potrà essere emesso in forma libera solo per importi inferiori a 12.500 euro;
  • gli assegni bancari emessi a favore dello stesso traente (quindi con l'indicazione "me stesso", "me medesimo" o similari) non potranno circolare ma dovranno essere girati per l'incasso ad una banca o a Poste italiane Spa.
 

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Il saldo massimo dei libretti al portatore dovrà essere inferiore a 12.500 euro. Nel caso in cui il libretto venga ceduto a terzi, il cedente lo dovrà comunicare alla filiale della banca emittente entro 30 giorni dalla data del trasferimento. Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento) del cessionario.

 

TRASFERIMENTO DI CONTANTI, LIBRETTI AL PORTATORE E TITOLI AL PORTATORE

Il limite massimo per trasferire liberamente contanti, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore  viene fissato in 12.499,99 euro. I trasferimenti di importo superiore potranno essere eseguiti solo tramite banche, Poste italiane Spa e istituti di moneta elettronica.

 

Le violazione delle norme sopra indicate comporteranno l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, irrogate da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui le banche dovranno segnalare tutte le irregolarità di cui siano venute a conoscenza.

Per informazioni più dettagliate tutte le dipendenze sono a disposizione.

 

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