Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, modificato dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha introdotto importanti novità che riguardano gli assegni bancari e circolari, i libretti di deposito al portatore e il trasferimento di contanti, titoli al portatore e libretti al portatore.
In particolare:
Le banche consegneranno, di regola, alla clientela, carnet di assegni con apposta la clausola "non trasferibile". I moduli già a mani della clientela potranno essere utilizzati nel rispetto delle regole in appresso indicate:
Il saldo massimo dei libretti al portatore dovrà essere inferiore a 12.500 euro. Nel caso in cui il libretto venga ceduto a terzi, il cedente lo dovrà comunicare alla filiale della banca emittente entro 30 giorni dalla data del trasferimento. Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento) del cessionario.
Il limite massimo per trasferire liberamente contanti, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore viene fissato in 12.499,99 euro. I trasferimenti di importo superiore potranno essere eseguiti solo tramite banche, Poste italiane Spa e istituti di moneta elettronica.
Le violazione delle norme sopra indicate comporteranno l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, irrogate da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui le banche dovranno segnalare tutte le irregolarità di cui siano venute a conoscenza.
Per informazioni più dettagliate tutte le dipendenze sono a disposizione.