SEPA Single Euro Payments Area

La normativa di riferimento

 
 
 
 

La Direttiva europea sui servizi di pagamento nr. 2007/64/CE (P.S.D.)

L'introduzione della SEPA ha consentito di creare un mercato domestico unico tra i Paesi europei per quanto riguarda i sistemi di incasso e pagamento.

Al fine di ordinare in un singolo quadro normativo l'intera materia, la Commissione Europea ha emanato la Payment Services Directive (PSD) che ha come principale obiettivo quello di creare un modus operandi condiviso ed uniforme per tutti i servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno in quelli previsti da SEPA. Essa è ispirata dal principio della tutela delle parti, l'ordinante ed il beneficiario, grazie soprattutto all'introduzione di tempi certi di esecuzione dell'ordine di pagamento, nonché ad una maggiore trasparenza nelle commissioni applicabili ai trasferimenti.
La PSD è entrata in vigore nel 2010 e si applica ai pagamenti elettronici, predisposti dal debitore (bonifici) oppure dal creditore (addebiti diretti e Ricevute Bancarie), e che non comportino una conversione di divisa in sede di accredito/addebito.  Non si applica ai pagamenti in contanti, con assegni o cambiali.

Si applica ai pagamenti all'interno dei Paesi UE, espressi in euro o in una divisa degli Stati membri non appartenenti all'Eurozona, più a Liechtenstein, Norvegia e Islanda.

Cosa cambia per il cliente

  • Data di esecuzione: corrisponde a quella comunicata dalla Banca come data di presa in carico della disposizione, cioè alla giornata lavorativa in cui si presenta l'ordine di pagamento completo e corretto o entro il limite operativo fissato dalla Banca stessa (D);
  • Valuta di addebito: corrisponde alla data di esecuzione dell'ordine (D). Ne deriva pertanto l' impossibilità di antergare la valuta delle disposizioni
  • Valuta di accredito al beneficiario: corrisponde alla data in cui la banca del beneficiario riceve i fondi dalla banca dell'ordinante. Dal 1° gennaio 2012 essa corrisponde al primo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione (D+1). Il beneficiario ha subito la piena disponibilità della somma accreditata in conto.
  • Abolizione della valuta fissa al beneficiario: non sarà più possibile inviare disposizioni con questo parametro. Occorrerà individuare le possibili date di accredito e di addebito e preparare le disposizioni per tempo (ad esempio nel caso di pagamento stipendi);
  • Obbligatorietà dell'IBAN: il codice IBAN, identificativo unico del conto di accredito (o addebito), deve essere sempre comunicato per la corretta esecuzione degli ordini;
  • Modifica nella tipologia di commissioni esigibili: generalmente, le spese sono condivise tra l'ordinante ed il beneficiario (SHA). Previo accordo tra banca e cliente, è possibile che l'ordinante si faccia carico anche delle spese del beneficiario (OUR). L'opzione BEN, ovvero spese interamente a carico del beneficiario, non è più consentita.

Una particolarità: il bonifico cartaceo

Il bonifico cartaceo prevede tempi di esecuzione differenti rispetto a quelli indicati in precedenza. L'operazione presentata allo sportello o su supporti cartacei ed assimilati (floppy disc, CD, ecc.) viene eseguita entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella di presentazione della disposizione stessa (D + 2).

La PSD nella Banca Popolare di Sondrio

La Banca ha adeguato le proprie procedure interne per una corretta applicazione della direttiva europea. In particolare ha:

  1. rinnovato le procedure di pagamento ed incasso;
  2. potenziato i sistemi di tracciatura dell'intero ciclo della transazione bancaria
  3. predisposto una comunicazione chiara e trasparente del pricing secondo le norme europee
  4. incentivato l'utilizzo del bonifico elettronico disponibile per i nostri clienti tramite l'applicazione Scrigno InternetBanking