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Di seguito pubblichiamo il testo dei comunicati stampa dell'ABI.

Siglato accordo "Nuove misure per il credito alle PMI"

 

A fronte della permanenza della sfavorevole congiuntura economica che richiede il mantenimento di misure di sostegno in favore delle imprese, d'intesa tra l'ABI, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le principali Associazioni di categoria d'impresa, è stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine di validità dell'accordo denominato "Nuove misure per il credito alle PMI" (sottoscritto il 28 febbraio 2012).
Rimangono in essere, con le medesime particolarità e operatività, tutte le misure previste dall'originario Accordo che si sostanziano nei seguenti 3 tipi di intervento:

- Operazioni di sospensione dei finanziamenti.
In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare".
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.

- Operazioni di allungamento dei finanziamenti.
È prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.4
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.

- Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell'accordo sono le piccole e medie operanti in Italia di tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Al momento della presentazione della domanda devono essere "in bonis", ossia non devono avere nei confronti dalla banca "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni.



Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni. Nel caso l'impresa non abbia ritardati pagamenti, le domande per sospensione della rate di mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca, salvo esplicito rifiuto.
Le banche che decidono di aderire all'accordo lo comunicano all'ABI, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni. Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 marzo 2013. Le domande di allungamento dei mutui che a questa data dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate entro il 30 settembre 2013.

 

Quinta proroga della sospensione dei mutui famiglie

 

Adesione della Banca Popolare di Sondrio all'Accordo tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori denominato "Percorso Famiglie".

 

La Banca Popolare di Sondrio, visto il contesto caratterizzato dal prolungamento della crisi economica internazionale, ha aderito all'iniziativa promossa dall'ABI e dalle Associazioni dei Consumatori per il sostegno del mercato del credito alle famiglie, denominata "Percorso Famiglie", che, tra l'altro, prevede l'operatività della quarta proroga alla sospensione, per un periodo di 12 mesi, del pagamento delle rate dei mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale al verificarsi di determinati eventi che possono ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari.  
Di seguito si evidenziano le caratteristiche principali della misura in argomento.

Presentazione della domanda
La data di presentazione delle domande di sospensione delle rate dei mutui è stata prorogata al 31 marzo 2013.
Alla sospensione delle rate potranno essere ammessi solo i finanziamenti che non ne abbiano già fruito.

Beneficiari
I richiedenti la sospensione devono essere persone fisiche, con un reddito imponibile fino a 40.000 euro/anno che hanno subito o subiscono entro il 28 febbraio 2013 i seguenti eventi negativi (in caso di mutui cointestati vanno riferiti ad almeno uno dei cointestatari):

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).
 

Condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione
Il mutuo oggetto della richiesta di sospensione deve essere:

  • finalizzato all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione dell'abitazione principale;
  • di importo (originario) non superiore a 150.000 euro;
  • garantito da ipoteca su immobili residenziali.

Sono esclusi i mutui:

  • con ritardo nei pagamenti superiore a 90 (ex 180) giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario ovvero per quelli per cui è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
  • con ritardo nei pagamenti inferiore a 90 (ex 180) giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi qui sopra riportati che consentono di beneficiare della sospensione (ad esempio, non potrà richiedere la sospensione il mutuatario già insolvente alla data di licenziamento);
  • di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;
  • che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
  • per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che fanno scattare la sospensione (vedere precedente punto) purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
 

Operatività della sospensione
La sospensione della sola quota capitale delle rate determina latraslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo; gli interessi sulcapitale sospeso devono continuare a essere corrisposti alle scadenzeoriginarie. Terminato il periodo di sospensione, le rate di ammortamentocontinueranno a essere conteggiate utilizzando lo stesso tasso contrattuale ela stessa periodicità.
Inpresenza di rate scadute e non pagate la sospensione opera a partire dallaprima di queste (resta fermo il periodo di sospensione pari a 12 mesi).

Condizioni applicate alle operazioni
Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei mutui non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario (non è possibile applicare interessi di mora sulle quote di capitale sospeso), l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria o prevedere la richiesta di garanzie aggiuntive.

 

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